Procedura per Reclami e Arbitro Assicurativo

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Per contattare Velvet

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario, il danneggiato, ferma la possibilità di rivolgersi all'AutoritaĢ€ Giudiziaria o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previste dalla legge, possono inoltrare reclamo all’ufficio reclami dell’intermediario o dell'impresa di Assicurazioni che ha emesso il contratto il cui indirizzo eĢ€ riportato nel fascicolo informativo.

I reclami possono essere inviati a uno dei seguenti indirizzi

Posta raccomandata: Velvet Srl, Via Gran Sasso 1 66026,Ortona (CH)

Posta elettronica: reclami@velvetbroker.it

Posta elettronica certificata (PEC): velvet@pec.cloud 

IVASS

Qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa o dell'intermediario, entro il termine di 45 giorni, potranno rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, via del Quirinale, 21 00187, Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa o dall’intermediario.

Fax: 06 42133206

Pec: ivass@pec.ivass.it

Per informazioni: www.ivass.it
 

Arbitro Assicurativo

In conformità al Provvedimento IVASS n. 163 del 25 novembre 2025, l’Intermediario informa il cliente che, qualora non risulti soddisfatto della risposta al reclamo oppure non abbia ricevuto riscontro entro i termini previsti dalla legge il cliente ha il diritto di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo (AAS).

Cos’è l’Arbitro assicurativo

L’Arbitro Assicurativo (AAS), operativo dal 15 gennaio 2026, è un organismo di giustizia stragiudiziale istituito per la risoluzione alternativa delle controversie assicurative, istituito in seguito al decreto ministeriale n. 215/2024, entrato in vigore il 24 gennaio 2025.

Come funziona

Il ricorso può essere presentato solo dopo aver inviato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario.
Questi devono rispondere entro:

  • 45 giorni, in caso di reclamo rivolto all’impresa;

  • 60 giorni, se il reclamo riguarda il comportamento di un intermediario.

Se il termine decorre senza risposta, o quest’ultima è ritenuta insoddisfacente, il ricorrente può presentare ricorso entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
Se invece il reclamo è stato inviato prima dell’avvio operativo dell’AAS, il ricorso può essere presentato entro 12 mesi dalla data di avvio fissata dall’IVASS.

Il ricorso deve avere lo stesso oggetto del reclamo, con la possibilità di aggiungere una richiesta di risarcimento del danno, purché il danno sia descritto come conseguenza diretta e immediata dei fatti già contestati nel reclamo.

Modalità e tempi

La presentazione del ricorso avviene esclusivamente online, attraverso il portale:

www.arbitroassicurativo.org, e richiede il pagamento di un contributo di 20 euro.

Il procedimento si svolge per via documentale, salvo il potere dell’Arbitro di ascoltare le parti nei casi in cui lo ritenga necessario.

È importante allegare la documentazione a sostegno della richiesta presentata, la conferma della presentazione del reclamo e la prova del pagamento del contributo di partecipazione previsto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 

L’assenza della documentazione prevista comporterà inammissibilità del ricorso.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla notifica del ricorso all’impresa o all’intermediario. Il termine può essere prorogato una sola volta, per un massimo di ulteriori 90 giorni, nelle controversie di particolare complessità.