Fideiussioni per il Rappresentante fiscale e Garanzia VIES: come funzionano e come richiederle su VelvetBroker.it
Con il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha introdotto nuovi obblighi per chi opera in qualità di Rappresentante fiscale per tutti quei i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo.
La finalità della norma è quella di rafforzare i controlli in materia di IVA, contrastando in modo più efficace l’evasione fiscale e i comportamenti fraudolenti.
Le modalità operative di applicazione delle nuove disposizioni sono state successivamente chiarite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2025, che ha definito in modo puntuale gli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti.
Di seguito proponiamo un recap completo delle principali previsioni normative, per comprendere cosa cambia e quali sono gli obblighi da rispettare.
Obbligo di Fideiussione per il Rappresentante fiscale.
La norma riguarda direttamente la figura del Rappresentante fiscale, nominato dai soggetti non residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo che svolgono operazioni rilevanti in Italia.
Ricordiamo, infatti, che un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio italiano, qualora effettui operazioni soggette a IVA, è tenuto a scegliere una delle seguenti modalità di adempimento:
nominare un Rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 13/2024;
in alternativa, procedere all’identificazione diretta, secondo quanto previsto dall’art. 35-ter del DPR 633/1972.
In particolare, l’art. 4 del D. Lgs. 13/2024 ha introdotto l’obbligo per il professionista di assumere il ruolo di Rappresentante solo previo rilascio di idonea Garanzia, commisurata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati.
Nuovi obblighi anche per i soggetti non residenti.
Questi ultimi devono ottenere una Garanzia, ai sensi dell’art. 35, co. 7- quater del DPR 633/1972 comma 7-quater, come condizione necessaria per richiedere o mantenere l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Caratteristiche e condizioni delle Garanzie richieste.
La Garanzia deve essere prestata in favore del Direttore pro-tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ragione del domicilio fiscale del Rappresentante fiscale sotto forma di, alternativamente:
- Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- Fideiussione bancaria;
- Polizza fideiussoria.
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Per una maggiore comprensione, scendiamo nel dettaglio delle Garanzia richieste:
1. Garanzia per la nomina del Rappresentante fiscale
Il Rappresentante fiscale dovrà prestare una garanzia patrimoniale se rappresenta più di un soggetto con i seguenti massimali:
- 30.000 €, da 2 a 9
- 100.000 €, da 10 a 50
- 300.000 €, da 51 a 100
- 1.000.000 €, da 101 a 1.000
- 2.000.000 €, oltre 1.000
Nel caso in cui, invece, il soggetto rappresentato sia solo uno, il professionista non ha l’obbligo di prestare una Garanzia ma deve comunque presentare una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000.
La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi e non è previsto il rinnovo.
2. Garanzia per l’iscrizione nella banca dati VIES
L’obbligo della Garanzia VIES, invece, riguarda:
- le imprese non residenti in UE/SEE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie in Italia tramite rappresentante fiscale;
- le società già iscritte al VIES prima del 14 aprile 2025: devono regolarizzare la posizione entro il 13 giugno 2025, pena esclusione automatica dalla banca dati.
La Garanzia deve avere un massimale minimo di 50.000 euro ed essere valida per almeno 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate.
Anche in questo caso, non è previsto il rinnovo dopo la scadenza.
Cosa succede in caso di mancata presentazione delle Garanzie.
Per i professionisti che operano come Rappresentanti fiscali è prevista l'obbligatorietà della presentazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e, se richiesto, la Garanzia fideiussoria.
In caso di inadempimento, l’Agenzia delle entrate comunica la cessazione delle partite IVA dei soggetti rappresentati.
A partire dalla data di ricezione della comunicazione il rappresentante fiscale ha 60 giorni di tempo per presentare la dichiarazione e di prestare la garanzia prevista per il mantenimento del ruolo. Alla scadenza del termine, in assenza di presentazione della documentazione prevista viene effettuata la cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati.
Per quanto riguarda la VIES invece la mancata prestazione della garanzia comporta l’esclusione automatica dal VIES.
Per le imprese, ne consegue che:
- le operazioni intracomunitarie non possono più essere trattate in regime di esenzione IVA;
- le fatture emesse verso controparti UE rischiano di subire l’addebito dell’IVA italiana;
- possibili difficoltà nei rapporti commerciali, dato che molte controparti verificano l’iscrizione VIES prima di concludere affari.
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